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Circolare n° 10 – 2005 Poggio a Caiano, febbraio 2005 Dichiarazione UNICO 2005 dei redditi 2004 delle
persone fisiche Dichiarazione modello 730 I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) Al fine di provvedere per tempo, in maniera
corretta e completa, alla predisposizione del modello "Unico
2005" per la dichiarazione dei redditi dell’anno 2004,
alla dichiarazione I.C.I. (per i titolari di diritti su beni immobili)
e agli adempimenti conseguenti (presentazione, versamenti, ecc.), si
prega voler trasmettere, con urgenza, la documentazione
necessaria, che si sintetizza nell’allegato elenco da restituire,
debitamente firmato, barrando le caselle relative ai documenti
consegnati e con l’indicazione della data e della natura delle
variazioni intervenute nell’anno e di eventuali altre comunicazioni
ritenute utili. Al fine di consentire il trattamento dei dati
personali, ogni cliente dovrà firmare il consenso di cui alla
legge 675/96 (PRIVACY) nell’apposito spazio. Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi
chiarimento. Cordiali saluti. Silvano Nieri Raccolta dati per la dichiarazione 2005 redditi delle persone fisiche anno 2004 Terreni e Fabbricati ATTENZIONE: se non vi sono variazioni rispetto allo
scorso anno firmare nel riquadro sottostante. Redditi di lavoro dipendente e assimilati Altri redditi (d’impresa, di lavoro autonomo, di
capitale e di partecipazione, diversi) Oneri deducibili e detraibili Versamenti e altro N.B.
ALTRE INFORMAZIONI
Variazioni dello stato di famiglia avvenute nel 2004/2005 (matrimoni, decessi, nascite ...)
¨ SI ¨ NO (Se SI, allegare stato di famiglia e il Codice Fiscale di eventuali figli nati)
Variazione della residenza avvenuta nel 2004/2005
¨ SI ¨ NO (Se SI, allegare certificato di residenza)
Data del matrimonio se avvenuto nel 2004/2005 ____________ (Allegare Codice Fiscale del coniuge)
¨ __________________________________________________________________________ ¨ __________________________________________________________________________ ¨ __________________________________________________________________________
FAMILIARI A CARICO (con reddito complessivo inferiore a € 2.840,51):
ALTRE INFORMAZIONI UTILI
Destinazione dell’8‰ dell’IRPeF
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’8‰ dell’IRPEF. Viene richiesta preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi in formato telematico.
Il dato relativo alla scelta di cui sotto, essendo "sensibile" secondo quanto disposto dalla legge 675/96 sulla privacy, necessita del preventivo consenso del cliente al trattamento del dato stesso. Si prega pertanto di verificare di aver manifestato tale consenso firmando nell'apposito riquadro della prima pagina. Il dato verrà trattato dallo studio/Ced al solo scopo di predisporre la dichiarazione dei redditi del cliente.
Documenti occorrenti da presentare all’appuntamento
Circolare n° 9 – 2005 Poggio a Caiano, febbraio 2005 La Regione Toscana con l’approvazione del nuovo codice del commercio che è entrato in vigore il 25 febbraio 2005 prevede novità riguardanti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche. I titolari di esercizi autorizzati alla somministrazione in base all’art.3 della Legge 287/91: · A) ristorante · B) bar previo aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria, hanno diritto ad estendere la propria attività senza che sia necessaria la conversione dell’autorizzazione. I titolari di esercizi di somministrazione che in base alla legge 287 del 1991 sono in possesso di più autorizzazioni per un unico locale (ad esempio A + B) sono autorizzati a proseguire l’attività senza effettuare alcuna conversione. Viene concessa la facoltà, da esercitare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, di trasferire a terzi un ramo d’azienda, ad esempio A oppure B. Cordiali saluti. Silvano Nieri
Circolare n° 8 – 2005 Poggio a Caiano, febbraio 2005 Insieme alla presente circolare tutti i Clienti dello Studio riceveranno la stampa dell’elenco dei beni ammortizzabili risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata (inclusi leasing e quanto da considerare ai fini dei dati da indicare nella dichiarazione relativa a parametri o studi di settore). L’incidenza del costo storico dei beni strumentali è talmente importante che può convenire eliminare dal processo produttivo beni vecchi. E’ altrettanto importante segnalare eventuali beni non più in uso che potranno essere esclusi dalla rilevazione ai fini di quanto esposto. In pratica i beni strumentali che l’azienda possiede, se in uso, sono un indicatore di capacità reddituale dell’azienda. Di ciò l’imprenditore deve prendere buona nota. Distinti saluti. Silvano Nieri PS: i Clienti che non hanno la disponibilità del libro cespiti ne possono richiedere copia allo Studio.
Circolare n° 7 – 2005 Poggio a Caiano, febbraio 2005 Studi di Settore, ridefinito l’accertamento Le modifiche agli studi di settore hanno entrata in
vigore differenziata. La Finanziaria2005 interviene su tre aspetti:
accertamento, modalità di applicazione degli accertamenti e
adeguamento. La Finanziaria 2005 stabilisce che l’accertamento da
studi di settore assume la connotazione di parziale, nel senso che non
viene pregiudicato l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice
da parte del Fisco con riferimento anche alle categorie reddituali
oggetto dell’accertamento da studi. Inoltre, in caso di chiusura
dell’accertamento con un concordato a regime, viene stabilito che la
definizione non pregiudica l’esercizio dell’ulteriore azione
accertatrice. La norma non fissa alcuna decorrenza: le nuove
disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2005. Il che fa nascere il
dubbio, visti i precedenti dello Statuto, circa la loro applicazione
ai periodi antecedenti al 2005. La Finanziaria interviene anche in
relazione all’uso degli studi come metodo accertativi. Viene
disposto che nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria per
opzione l’accertamento può essere effettuato, oltre che in presenza
di non congruità in due annualità su tre consecutive o di
contabilità inattendibile, anche quando emergono significative
situazioni di incoerenza rispetto ai nuovi indici che verranno issati
da un provvedimento ad hoc. Per i contribuenti in contabilità
ordinaria per obbligo viene stabilito che l’accertamento è
possibile, oltre che in presenza di contabilità inattendibile, anche
quando si verifica la non congruità in due annualità su tre e quando
emergono situazioni di incoerenza sulla base di nuovi indici. Viene
stabilito che l’adeguamento in dichiarazione a Gerico non comporta
sanzioni e interessi e che rileva ai fini Irap. Per l’Iva l’adeguamento
deve essere effettuato entro il termine di versamento a saldo delle
imposte sui redditi. In caso di adeguamento in dichiarazione non sono
dovuti sanzioni e interessi al primo anno o in caso di revisione degli
studi nonché quando il contribuente effettua il versamento di una
maggiorazione del 3% sulla differenza tra i ricavi annotati e quelli
richiesti da Participation, obbligo ampio di commercialità La participation exemption deve fare i conti con il
requisito della commercialità. Nel comma 2 dell’articolo 87 è,
infatti, stabilito che questo requisito deve sussistere
ininterrottamente, al momento del realizzo della partecipazione,
almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al
realizzo. La circolare 36/E ha spiegato che la previsione ha una
chiara finalità antielusiva, in quanto è volta a evitare che, solo
per fruire dell’esenzione, sia effettuato un cambiamento del tipo di
attività svolta anteriormente alla cessione delle partecipazioni. Da
questa considerazione è stato correttamente desunto che, nel caso in
cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni, il
possesso ininterrotto del requisito della commercialità debba
riferirsi al minor periodo intercorso tra l’atto costitutivo e la
cessione della partecipazione. In pratica, se la società partecipata
è in vita, al momento del realizzo della plusvalenza, da un periodo
di tempo inferiore a quello richiesto dal comma 2, è sufficiente, per
rispettare la condizione, che il requisito della commercialità
sussista ininterrottamente a partire dalla data di costituzione della
società. Se la partecipata è in fase di liquidazione, senza che sia
stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa, il periodo
minimo va verificato con riferimento all’inizio della procedura di
liquidazione e non al momento di realizzo della partecipazione. Vietato esercitare professionalmente il commercio
in casa propria. Mentre un circolo privato può somministrare alimenti
e bevande ai soci senza rispettare le norme sulla destinazione d’uso
degli immobili. Sono alcuni dei principi ricavabili da una serie di
risoluzioni del ministero delle attività produttive, in risposta a
quesiti posti da comuni, camere di commercio e associazioni. Nel caso
di un soggetto che intendeva esercitare il commercio di oggetti
preziosi nella propria abitazione, esponendo a clienti preventivamente
invitati un campionario, il ministero, premesso che per aversi
attività commerciale tale da presupporre l’applicazione della
speciale disciplina di cui al dlgs n. 114/98 occorre la
professionalità nell’esercizio dell’attività, ha affermato che
qualora il soggetto intenda svolgere un’attività di vendita in modo
professionale presso la propria abitazione, anche nel caso in cui
questa non sia rivolta alla generalità dei soggetti ma esclusivamente
a clienti preavvertiti, detta attività non può considerarsi svolta
conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, che
presuppongono specifici requisiti dei locali in cui l’attività deve
essere esercitata. Ciò perché, ove così non fosse, ogni privata
dimora e, peraltro, di qualsiasi dimensione, potrebbe trasformarsi in
un locale di vendita con imprevedibili conseguenze sull’equilibrio
del mercato e oggettive difficoltà di controllo al fine di garantire
un corretto svolgimento dell’attività. Casa, stretta sugli affitti non dichiarati Non c’è legge Finanziaria che non si occupi
anche di fiscalità immobiliare e anche quella di quest’anno non
smentisce la tradizione: con il provvedimento di fine anno, il
legislatore: 1) ha attribuito ai Comuni il potere di segnalare all’Agenzia
del Territorio le divergenze significative notate nell’ambito del
territorio comunale tra il valore di mercato e il valore catastale; 2)
ha voluto incentivare, con l’inasprimento delle sanzioni l’accatastamento
degli immobili non dichiarati in Catasto; c) ha puntato il fucile
contro il diffuso malcostume di non dichiarare al Fisco i contratti di
locazione. Sotto quest’ultimo aspetto, il contratto di locazione non
registrato viene qualificato come nullo, e quindi improduttivo di
effetti: a) ai fini dell’imposta di registro, non è soggetto ad
accertamento il canone di locazione relativo a immobili, iscritti in
catasto con attribuzione di rendita, che risulti dal contratto in
misura non inferiore al 10% del valore dell’immobile, determinato
assumendo come tale il prodotto che risulta dalla moltiplicazione
della rendita catastale per i noti coefficienti di rivalutazione; b)
ai fini delle imposte sui redditi, non si procede ad accertamento se i
redditi di fabbricati derivanti da locazione siano stati dichiarati in
misura non inferiore a un importo corrispondente al maggiore tra il
canone di locazione risultante dal contratto e il 10% del valore dell’immobile;
anche in quest’ultimo caso si tratta del valore catastale, come
sopra determinato. Costi ducibili per le sponsorizzazioni E’ scaduto il 31 gennaio il termine di
presentazione della comunicazione relativa alle erogazioni liberali a
sostegno della cultura effettuate o ricevute nel corso del 2004. Sul
sito del ministero dei beni culturali è disponibile il facsimile del
modello per le predette comunicazioni, corredato delle relative
istruzioni. I soggetti che hanno effettuato le elargizioni inoltre
sono tenuti a inviare la comunicazione anche all’Agenzia delle
entrate, in via telematica. Le erogazioni in parola sono quelle di cui
all’articolo 100 del nuovo Tuir, comma 2, lettera m), il quale
consente la deducibilità dalla base imponibile Ires delle erogazioni
liberali in denaro effettuate nei confronti dello stato, delle
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute,
per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la
realizzazione di programmi nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo. C’è un altro sistema però che le imprese hanno a
disposizioni per promuovere la cultura, ottenendo tra l’altro allo
stesso tempo un ritorno in termini pubblicitari: quello delle
sponsorizzazioni. L’utilizzo delle sponsorizzazioni a tutela e
sostegno della cultura è stato anche recentemente previsto dal nuovo
codice dei beni culturali e del paesaggio, entrato in vigore lo scorso
1° maggio, che all’art. 120 ha espressamente introdotto il concetto
di sponsorizzazione di beni culturali, stabilendo che è tale ogni
forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati
alla progettazione o attuazione di iniziative del ministero, delle
regioni o degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti
provati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine,
dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del
contributo, in forma compatibili con il carattere artistico o storico,
l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare,
da stabilirsi col contratto di sponsorizzazione. Affitti concordati in tutta Italia. Meglio tardi che mai. E’ stato finalmente varato
il provvedimento che estende in tutta Italia l’efficacia degli
affitti convenzionati e che di fatto liberalizza le mini-locazioni, da
uno a diciotto mesi. E’ approdato sulla GU del 12 novembre 2004, con
data 14 luglio 2004, il decreto del ministero delle Infrastrutture
sostitutivo degli accordi sulle locazioni concordate che – in base
alla legge di riforma (431/1998) – avrebbe dovuto prendere il via
entro luglio del 1999. Il provvedimento, che darà effetti quest’anno,
estende a tutti i comuni, e non solo a quelli dove le organizzazioni
dei proprietari e degli inquilini hanno concluso i cosiddetti accordi
territoriali, l’efficacia dei tre tipi di locazioni abitative
convenzionate, regolate appunto da questi accordi, per quanto in modi
leggermente differenti a seconda che sia coinvolta la grande o la
piccola proprietà. Si tratta degli affitti di tre più due, per
studenti universitari, da sei mesi a tre anni di durata, e quelli
transitori brevi, da uno a 18 mesi. I canoni concordati di cinque anni
(3 + 2 di rinnovo automatico) si potranno stipulare in tutti i comuni
italiani, e non solo in quelli dove sono stati conclusi accordi
territoriali. Solo nei centri ad alta tensione abitativa ,
identificati dalla delibera Cipe del 13 novembre 2003, però, i
proprietari potranno godere degli sconti fiscali. L’accertamento non influisce sulla pfc
(pianificazione fiscale). Accordo con il Fisco in salvo. La pianificazione
fiscale concordata mantiene validità anche se uno dei periodi è
oggetto di accertamento parziale. Il ritorno alla congruità degli
studi è obbligatorio solo se lo stesso studio, nei periodi oggetto di
pianificazione, trova applicazione. Il recupero dei costi fa venire
meno lo scudo sugli accertamenti. Alcune perplessità e dei dubbi
sorti in riferimento al nuovo istituto della pianificazione fiscale
concordata, in attesa dell’emanazione del relativo decreto attuativo
che individuerà i soggetti destinatari delle prime proposte e le
modalità di determinazione delle stesse, sono stati risolti dall’Agenzia
delle entrate nel forum fiscale di sabato 22 gennaio. Gli
interrogativi erano sorti da parte della stampa specializzata in
ordine al coordinamento di alcune disposizioni, primo fra tutte la
previsione che, per i soggetti aderenti al nuovo istituto, continuerà
ad applicarsi lo studio di settore con, inoltre, l’obbligo di
adeguarsi ai relativi risultati. L’Agenzia delle entrate ha
precisato sia che l’inapplicabilità o l’esclusione dagli studi di
settore in uno dei tre periodi d’imposta che formano oggetto della
pianificazione non rientra tra le ipotesi di perdita dei benefici
connessi all’accordo previste dal comma 396, sia che in tali
circostanze non opera l’obbligo di dichiarare ricavi o compensi
congrui, atteso che proprio tale cause di inapplicabilità o
esclusione determinano l’impossibilità di stimare quali siano i
ricavi o compensi che possono essere considerati congrui. Omesso versamento di ritenute certificate Dall’1.01.2005 è punito con la reclusione da 6 mesi
a 2 anni il sostituto d’imposta che non versi, entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto
d’imposta, le ritenute che contemporaneamente: a) risultino dalla certificazione rilasciata ai
sostituiti; b) siano superiori a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Il mancato versamento di ritenute operate, anche se superiori al
predetto importo, che non siano state certificate, non integra,
invece, alcun reato. Per integrare la fattispecie sono sufficienti la
coscienza e la volontà di non versare le ritenute effettuate nel
periodo d’imposta e certificate ai sostituiti; la semplice colpa
(es.: dimenticanza) non è, invece, sufficiente per integrare il
reato. Dall’01/01/2005 è obbligatorio il nuovo sistema
di acquisizione on-line dei contributi Enasarco versati dalle ditte in
favore dei propri agenti e rappresentanti (compilazione della distinta
informatica e pagamento tramite addebito automatico su c/c bancario).
L’obbligo riguarda tutte le ditte (per quelle con più di 100 agenti
valgono norme speciali), ed è l’unico procedimento
consentito. Qui di seguito le nuove aliquote:
(1) Dall'1.1.2006 passa al 6,75%
Ias, avvio graduale dei nuovi principi contabili. Le società quotate italiane avranno una camera di compensazione di circa sei mesi per preparare l’avvio dei nuovi standard contabili internazionali Ias/Ifrs. La Consob, l’autorità di regolamentazione dei mercati finanziari presieduta da Lamberto Cardia, sta per licenziare le sue linee guida per la fase di passaggio alla nuova normativa che il regolamento comunitario 1606/2002 ha posto a carico dei conti consolidate delle società quotate a partire dal 2005. La commissione dovrebbe far conoscere il suo orientamento fin dalla prossima settimana e il mercato si attende che verrà seguita un’impostazione di progressivo avvicinamento al nuovo sistema. In particolare l’Authority dovrebbe consentire alle quotate di poter continuare a redigere con i vecchi principi contabili anche la prima trimestrale del 2005.
Cordiali saluti. Silvano Nieri
Circolare n° 6 – 2005
Poggio a Caiano, febbraio 2005
La nuova certificazione degli utili e altri proventi
equiparati
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha
approvato la nuova certificazione degli utili e dei proventi ad essi
equiparati con un provvedimento datato 15 dicembre 2004.
La certificazione per il 2004 dovrà tenere conto
non solo dei dividendi, ma anche degli altri proventi equiparati come,
peraltro, si desume già dall’intestazione del modello. Da ciò
consegue anche una modifica della sua struttura, in cui compare una
sezione V, in cui si accolgono gli altri proventi assimilati agli
utili, questi invece interessati dalla sezione IV.
Ricordiamo che i proventi assimilati agli utili
sono, tra gli altri:
Sia dal provvedimento di approvazione che dalle
istruzioni si ritraggono diversi utili spunti operativi:
Segnaliamo che se una società semplice detiene una
partecipazione non qualificata, il dividendo percepito non può essere
assoggettato alla ritenuta d’imposta del 12,5%. Il problema non è
nuovo, ma è stato definitivamente chiarito dalla Circolare 26/E/2004
in tal senso, tenendo conto della letteralità del comma 1
dell’articolo 27 D.P.R. 600/73, che ammette questa forma di
imposizione solo per i dividendi rivenienti dal possesso di
partecipazioni non qualificate possedute al di fuori del regime
d’impresa da persone fisiche.
La struttura e le particolarità del nuovo modello
Dal confronto del modello da ultimo approvato con
quello del 2003 emerge che non sono intervenute modifiche sulle prime
tre sezioni.
Nella sezione IV troviamo alcuni spunti di
interesse, con particolare riferimento ai campi 25 e 26, nei quali
vanno indicati, rispettivamente:
Si ricorda qui la R.M. n.131 del 30 aprile 2002,
che ha precisato che la quota in comunione legale è riferibile a
ciascun coniuge in ragione della metà di quanto complessivamente
posseduto. Da ciò deriva che, se si possiede in tutto il 30% del
capitale sociale ad esempio di una Srl, partecipazione qualificata se
rivista globalmente, quando essa debba essere riferita a ciascun
coniuge in funzione delle quote di possesso determinate in forza del
regime di comunione, essa partecipazione si configura come due
distinte partecipazioni del 15% e, quindi, ciascuna non qualificata.
Questo approccio dovrebbe trovare applicazione anche nel caso dei
dividendi rivenienti da partecipazioni di cui due o più soggetti
siano contitolari, anche al di fuori del regime di comunione legale,
con le conseguenti ricadute sul regime di tassazione del dividendo
attribuibile a ciascun comproprietario.
Il campo 30 può accogliere l’importo di una
ritenuta che, nei casi più frequenti, dovrebbe essere quella di
acconto del 12,5%, operata sulla quota imponibile dei dividendi
rivenienti da soggetti esteri, poi da riconnettere con il campo 32,
nel quale si indica l’imposta eventualmente trattenuta all’estero.
La norma che disciplina le modalità secondo cui
deve essere operata la ritenuta d’acconto sui dividendi esteri –
art.27 DPR n.600/73, co.3 - afferma che essa deve essere applicata
sulla quota imponibile del dividendo, assunto al netto delle imposte
estere. Quindi la ritenuta deve interessare intanto il 40% del
dividendo, determinato al netto delle ritenute estere. La C.M.
n.26/E/04, con l’esempio che proponiamo di seguito, ha chiarito
quale deve essere la base imponibile su cui operare la ritenuta
italiana: se l’utile deliberato dalla società emittente è pari a
100, con 20 di ritenute estere, la ritenuta del 12,50% deve essere
applicata sul 40% di 80 – cosiddetto netto frontiera - vale a dire
32.
La certificazione poi indicherà:
Quando il contribuente andrà a compilare la dichiarazione, dovrà indicare come dividendo l’importo di 40 (40% di 100), scomputare normalmente la ritenuta italiana di 4, e operare con il meccanismo di cui all’art.165 Tuir per il recupero delle imposte pagate all’estero per 20. Le annotazioni, poste in calce al modello, indicheranno se l’imposta estera è stata prelevata tenendo o meno conto dell’aliquota convenzionale. Tale indicazione è importante perché, ai fini dell’applicazione dell’art.165, si deve considerare il predetto importo convenzionale della ritenuta, mentre la differenza trattenuta in più potrà essere chiesta a rimborso direttamente all’estero. In appendice al modello Unico persone fisiche si trova la tabella con l’indicazione delle aliquote convenzionali. I campi successivi – dal 33 al 42 – devono essere compilati solamente dai soggetti che hanno il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, e che hanno percepito dividendi entro il termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003. Per detti soggetti la riforma si applica dal periodo d’imposta che inizia a decorrere dall’1 gennaio 2004 e, di conseguenza e a ribadire, i dividendi percepiti entro il periodo in corso al 31 dicembre 2003 sono ancora assistiti dal credito d’imposta, anche se la partecipata si trova già nel nuovo regime. Quindi detti dividendi saranno tassati secondo le vecchie regole, così come era stato specificato dalla C.M. n.4/E/04. Per chiarirci vediamo il seguente esempio:
Le istruzioni sono poi estremamente analitiche nel definire le diverse situazioni che portano alla compilazione dell’uno o dell’altro campo di questa parte della sezione IV. La sezione V - novità assoluta del modello - accoglie, al campo 43, i dati relativi ai proventi assimilati ai dividendi, derivanti dai titoli e strumenti finanziari di cui all’art.44, co.2, lett.a) e b) Tuir, cioè quelli derivanti da titoli la cui remunerazione è totalmente correlata ai risultati economici della società emittente o di altre società del gruppo, e quelli derivanti da titoli emessi da soggetti non residenti, quando il loro possesso è assimilato a quello di azioni o quote (in sostanza deve essere che la remunerazione dei titoli, se fosse stata erogata da un residente, sarebbe stata per questo non deducibile). Al campo 44 si indicano i proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza di cui all’art.44, co.1, lett.f) Tuir, caratterizzati dal fatto che l’apporto dell’associato deve essere o di solo capitale o misto, quindi non di solo lavoro. Nel campo 45 devono invece essere indicate le remunerazioni dei finanziamenti cosiddetti eccedenti di cui all’art.98 Tuir, qualora essi siano erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate.
Cordiali saluti. Silvano Nieri
Circolare n° 5 – 2005 Poggio a Caiano, febbraio 2005
Trasmissione telematica dichiarazioni d’intento. Con la Finanziaria 2005 è stato introdotto l’obbligo per tutti i contribuenti che cedono beni ovvero effettuano prestazioni di servizi senza applicazione dell’IVA nei confronti di esportatori abituali, di trasmettere all’Amministrazione Finanziaria i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento (rese su modello conforme a quello approvato con DM 6 dicembre 1986) ricevute.
La comunicazione dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati, verificabili sulla stessa dichiarazione d’intento ricevuta:
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione porge i più cordiali saluti.
Silvano Nieri
Da trasmettere via fax al 055-8779812
Circolare n° 4 – 2005 Poggio a Caiano, febbraio 2005
Comunicazione Dati Iva per il 2004. Entro il prossimo 28 febbraio deve essere trasmessa la "Comunicazione annuale Dati Iva" relativa al 2004, adempimento nato un paio di anni fa in sostituzione delle dichiarazioni periodiche, al fine di ottemperare peraltro a disposizioni comunitarie. La comunicazione, di fatto, riporta la sintesi annuale delle liquidazioni periodiche dell’Iva, senza tener conto di versamenti, compensazioni, operazioni di rettifica (per esempio della detrazione) e di conguaglio (per esempio per effetto del pro rata). I dati completi, infatti, saranno correttamente indicati nella ben più esauriente "dichiarazione annuale". Nella tabella che segue sono indicati soggetti obbligati e soggetti esentati dall’adempimento:
Si tenga conto che la presentazione può avvenire esclusivamente tramite il mezzo telematico, in proprio o tramite intermediario abilitato, come in passato. Si ricorda che alla C.D.I. non sono applicabili istituti tipici invece della dichiarazione annuale, quali la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso o l’invio di comunicazioni integrative o rettificative (i dati corretti, in caso di errori commessi nella compilazione, finiranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale). La sanzione applicabile in caso di omesso invio ovvero di invio con dati inesatti o incompleti, non sono quelle previste per la dichiarazione annuale, in quanto la comunicazione non ha natura dichiarativa, bensì quella amministrativa da Euro 258 a 2.065.
Di seguito il modello per la raccolta dei dati che dovranno essere trasmessi allo studio entro il 15 Febbraio dai contribuenti che elaborano la contabilità in proprio.
Cordialità
Silvano Nieri
Poggio a Caiano, gennaio 2005
Indagini bancarie con efficacia retroattiva Avvio difficile per le nuove disposizioni sulle indagini bancarie introdotte dalla Finanziaria 2005 che sono destinate a rivoluzionare le modalità di accertamento fiscale. La legge 311/2004 ha, infatti, previsto che il Fisco dal 1° gennaio può chiedere a banche, poste e intermediari finanziari dati e notizie relative a qualsiasi rapporto con la clientela. Non più, dunque, solo notizie su operazioni legate a conti correnti ma anche su tutte le operazioni fuori conto. Il passaggio delle notizie diventerà telematico dal 1° luglio. Dall’Abi arriva, però, un colpo di freno, mentre la stessa agenzia delle Entrate avrebbe previsto un avvio soft delle nuove modalità di controllo. A prescindere dalle regole operative che uffici e intermediari finanziari vorranno adottare, nelle prossime settimane è chiaro, però, che dal punto di vista del contribuente la scelta non comporta alcun beneficio. Infatti, come a più riprese ha ribadito la Corte di cassazione in numerose pronunce , relative proprio alle modifiche introdotte in materia di accertamenti bancari dall’articolo 18 della legge 413/91, le disposizioni in materia di accertamento che non interferiscono sul rapporto tributario e che non introduco nuove infrazioni o sanzioni, avendo natura meramente procedimentale, hanno efficacia retroattiva. Pertanto la nuova disciplina, pur entrando in vigore dal 2005, si deve ritenere pienamente applicabile anche alle iniziative ispettive che siano relative a periodi d’imposta precedenti.
Studi di Settore, adeguamento con penalità unica La maggiorazione del 3%, dovuta per l’adeguamento ai vecchi studi di settore qualora i ricavi/compensi risultanti da Gerico superino di oltre il 10% quelli contabilizzati, è omnicomprensiva; vale cioè sia ai fini delle imposte dirette (redditi e Irap) sia dell’Iva. L’adeguamento, infatti, è un’operazione unitaria, tanto più dopo le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2005. Queste le considerazioni che sembra corretto ricavare dalla lettura delle nuove norme in materia. Il comma 411 della legge 311/2004 ha ritoccato le disposizioni sull’adeguamento agli studi di settore contenute nell’articolo 2 del dpr 195/99, stabilendo tra l’altro, per quanto concerne il comma 1, riguardante l’imposizione diretta, che l’adeguamento spontaneo: 1) riguarda i periodi d’imposta in cui trova applicazione lo studio; 2) si effettua nelle dichiarazioni previste dall’articolo 1 del dpr n. 322/98; 3) assume rilevanza anche ai fini dell’Irap. Per quel che riguarda l’adeguamento Iva, disciplinato dal comma 2, oltre a quella volta all’estensione a tutti i periodi d’imposta, sono state apportate le seguenti altre modifiche: 1) è stato meglio chiarito che l’adeguamento effettuato ai fini delle imposte dirette è vincolante si fini dell’Iva; 2) il versamento dell’imposta relativa ai maggiori ricavi o compensi segnalati da Gerico va eseguito entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito; 3) i maggiori corrispettivi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore devono essere annotati, entro il termine di versamento della relativa imposta, in un’apposita sezione del registro delle fatture emesse o di quello dei corrispettivi, e devono essere riportati nella dichiarazione annuale.
Co.co.co, aliquota contributiva al 18% E’ pari al 18% l’aliquota contributiva dovuta bel 2005 dai co.co.co. Lo precisa l’Inps con la circolare n. 8/2005, sulla base di quanto stabilito dall’art. 45 del dl n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, norma che dispone l’equiparazione dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla cosiddetta gestione separata, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. A partire dal 1° gennaio 1998 l’aliquota dovuta alla gestione speciale introdotta dalla riforma Dini risulta divisa in due, e cioè:
Per il 2005 il quadro completo si presenta, dunque, così:
Ires "salata" per le cooperative L’esclusione dell’Ires dalla base imponibile per le società cooperative si riduce nella misura corrispondente all’esenzione sul reddito. La precisazione è contenuta in una risposta fornita dall’agenzia delle Entrate durante Telefisco 2005. Per comprendere il chiarimento va ricordato che in base al comma 460, dell’articolo 1, della legge 311/2004 alle cooperative non si applicano le disposizioni dell’articolo 12 della legge 904/77 relativamente a una quota pari al 30%. In sostanza, questa percentuale di utili non può essere portata fra le variazioni in diminuzione e quindi l’esenzione si applica sulla restante parte del 70%. L’articolo 21, comma 10 della legge 449/97 dispone che l’Irpeg dovuta sulle variazioni fiscali in aumento non è a sua volta tassabile e, quindi, non va considerata fra le variazioni in aumento dell’imponibile fiscale. Questa disposizione risale al periodo in cui le cooperative non tassavano l’utile di esercizio ma solo le riprese fiscali. Dopo il Dl 63/2002 le cooperative hanno dovuto assoggettare a imposizione diretta parte dell’utile di esercizio. L’agenzia aveva quindi affermato che la neutralità dell’Ires non era più totale, come si ricavava dall’articolo 21 della legge 449/97, ma si limitava alla percentuale di reddito della coop che aveva mantenuto l’esenzione, pari al 53,03%.
Pianificazione fiscale (concordato) alla ricerca di appeal Dopo il varo della Finanziaria 2005 e dopo aver esaminato le novità principali, comincia per l’agenzia delle Entrate e per i contribuenti la fase applicativa, in vista di bilanci e dichiarazioni dei redditi. In questo ambito la pfc è impegnata nel tentativo di riconquistare nuovo appeal. La precisazione più importante arrivata da Telefisco è quella in cui l’agenzia delle Entrate afferma che nel caso di mancato raggiungimento del reddito caratteristico indicato nella proposta, il contribuente non decade dalla pianificazione per tutti gli anni, ma soltanto per il singolo periodo d’imposta. Lo stesso principio varrà quando si constaterà che il reddito dichiarato differisce da quello effettivamente conseguito: nel senso che, in questo caso, secondo l’Agenzia, gli effetti della Pfc (concordato) si perderanno solo per il periodo interessato. Queste indicazioni, tuttavia, non sono sufficienti a dare maggiore appeal all’istituto. Oggi il maggiore problema è rappresentato dal fatto che i principali vantaggi della pfc decadono quando il reddito dichiarato differisce da quello effettivamente conseguito nonché quando non sono stati osservati gli obblighi Iva. Nel disegno di legge presentato a settembre 2004 era stato previsto che i vantaggi della pianificazione decadessero solo quando veniva constatata l’emissione o l’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Una soluzione del genere appare assolutamente plausibile.
Aggiornati i coefficienti del redditometro Il Fisco aggiorna il redditometro. Gli importi del 1992 sono stati, infatti, aumentati del 29%. E’ questa, secondo l’Istat, la variazione percentuale in aumento che si è verificata nel periodo giugno 1992-giugno 2000. L’aggiornamento è disposto da un provvedimento del 7 gennaio 2005 pubblicato sulla GU n. 26 del 2 febbraio 2005, che ha adeguato per gli anni 2000 e 2001 la tabella riguardante la determinazione ai fini Irpef, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior redito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva. Le regole sul redditometro sono contenute nell’articolo 38 del Dpr 600 del 1973. In base ad elementi e circostanze di fatto certi si può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente. Le modalità dell’accertamento sono stabilite con il Dm 10 settembre 1992. La determinazione induttiva scatta quando i reddito dichiarato non risulta congruo per due o più periodi di imposta. La spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti. Il contribuente può dimostrare, anche prima della notifica dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o i parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Richiesta di rimborso credito Iva 2004 A partire dal 1° febbraio 2005 i contribuenti che intendono chiedere (avendone i requisiti) il rimborso di tutto o parte del credito Iva maturato al 31 dicembre 2004 possono presentare le domande al concessionario della riscossione tramite l’apposito modello, che deve essere compilato sia da chi presenta la dichiarazione annuale in forma autonoma che da coloro che presentano la dichiarazione dei redditi in forma unificata, per mezzo di UNICO. Si veda in particolare quanto dettagliatamente illustrato più oltre nella circolare.
Versamento delle ritenute e dei contributi INPS Scade mercoledì 16 febbraio 2005 il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di gennaio, nonché dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro. Il 16 febbraio scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese di gennaio relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali e degli associati in partecipazione, se dovuti. Versamenti INPS per artigiani e commercianti Scade il 16 febbraio 2005 anche il termine per i versamenti relativi alla IV rata del contributo fisso IVS dovuto all'INPS per il 2004 da parte di artigiani e commercianti.
Autoliquidazione annuale INAIL Scade il prossimo 16 febbraio 2005 il termine ultimo per:
Nel caso invece di presentazione tramite supporto magnetico (o tramite Internet) la scadenza è fissata al 16 marzo 2005.
Versamento contributi ENASARCO Scade lunedì 21 febbraio 2005 il termine per il versamento dei contributi ENASARCO riferiti al quarto trimestre 2004, relativi agli agenti e rappresentanti. Per le novità 2005 relative al contributo, si rimanda a quanto illustrato nella precedente circolare di gennaio.
Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di gennaio Lunedì 21 febbraio 2005 è anche il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio, per i contribuenti che hanno l’obbligo di adempiere mensilmente.
Presentazione dichiarazione periodica CONAI per gennaio 2005 Scade il 21 febbraio 2005 il termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese di gennaio 2005, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
Modelli: Iva - 770 Semplificato e Ordinario - 730 per il 2005 L’Agenzia delle Entrate rende disponibili sul proprio sito internet:
Benefits autoveicoli: il nuovo tariffario Aci E’ stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate che approva le tabelle, elaborate dall’Aci, per quantificare i costi chilometrici di esercizio, sul territorio nazionale, di autovetture e motocicli nell’anno 2005, al fine di determinare i fringe benefits. (Agenzia Entrate comunicato G.U. 24/12/04 n.301 S.O. n.186)
Nuovo codice per il versamento delle sanzioni in caso di violazione del divieto di fumare L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo n.697T, per il versamento tramite modello F23, dell’aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, ex art.1, co.189 e 190, L. n.311/04 (finanziaria 2005). (R.M. 10/01/05 n.06)
Decreto Milleproroghe: conversione in G.U. E’ stata pubblicata la norma recante la proroga o il differimento di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative In sede di conversione, in particolare:
Le disposizioni sono in vigore dall’11.01.05. (Legge 27/12/04 n.306 G.U. 27/12/04 n.302)
Questionari 2004 – 3° invio – aggiornamento settore professionale E’ disponibile sul sito internet delle Entrate il questionario per l’evoluzione degli studi di settore ESK06, riguardante i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (codice attività 74.12.c) destinato esclusivamente ai soggetti che esercitano l'attività con tipologia di reddito da lavoro autonomo. Le Entrate hanno, inoltre, diffuso nei giorni scorsi una lettera indirizzata ai contribuenti tenuti all’invio dei questionari 2004 – 3° invio – con indicazione degli adempimenti operativi e degli indirizzi utili. Il termine di trasmissione è il 15.02.05.
Immatricolazione dei veicoli di provenienza non comunitaria L’Agenzia delle Dogane ha illustrato le modalità di rilascio del certificato comprovante l’adempimento degli obblighi doganali, ai fini dell’immatricolazione in Italia, a seguito dell’importazione di veicoli nuovi od usati provenienti da uno Stato non comunitario in luogo della bolletta doganale. L’A.F. ricorda, inoltre, che l’emissione di tale certificato da parte degli Uffici Doganali avviene su richiesta degli operatori interessati e prevede il pagamento di un corrispettivo, in quanto servizio accessorio rispetto all’attività istituzionale dell’Agenzia delle Dogane. (Agenzia Dogane circolare 26/01/05 n.06)
Proroga delle sanzioni per le violazioni relative ai libretti al portatore. Già da qualche anno l’Italia, dimostrandosi sensibile ai segnali provenienti dall’estero, ha provveduto ad adottare, in armonia con la direttiva comunitarie, misure dirette a prevenire il riciclaggio, prevedendo una serie di misure di prevenzione tra le quali la nota imposizione dell’obbligo di indicare sugli assegni e sui vaglia di importo eccedente 12.500 euro il nominativo o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità nonché la previsione che i libretti di deposito al portatore non possono avere un saldo superiore a € 12.500 (importo così elevato rispetto all’originario limite di 20 milioni). Lo scorso 20 febbraio 2004 è stato emanato un decreto che ha modificato la normativa antiriciclaggio. Il citato decreto legislativo, in attuazione di una direttiva comunitaria in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, ha, infatti, espressamente previsto, modificando la legislazione sino ad allora vigente, che i libretti di deposito al portatore con saldo superiore a 12.500 euro esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso dovevano essere estinti entro il 31 gennaio 2005. La stessa disposizione prevede inoltre che la violazione del suddetto obbligo è punita:
La citata sanzione può essere ridotta fino alla terza parte del massimo qualora si provveda al pagamento entro sessanta giorni dalla contestazione (cosiddetta oblazione). Lo scorso 28 gennaio il Governo ha approvato un provvedimento che prevede lo slittamento al 1° luglio 2005 del termine per la decorrenza dell’applicazione delle citate sanzioni, fermo restando la scadenza del 31 gennaio 2005 per la chiusura dei libretti al portatore. Nuove tariffe per bolli, registro e concessioni governative. Tra le numerose norme fiscali la Finanziaria 2005 prevedeva anche l’aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di registro, tassa concessione governativa, imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali. La legge nulla chiariva in merito all’entità dell’aumento limitandosi a delegare ad un successivo decreto del ministero dell’Economia e Finanza, da emanarsi entro il 31 gennaio 2005, il compito di quantificare l’aumento tenendo conto anche dell’incremento dei prezzi al consumo. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha portato una serie di rincari che si aggirano in media sul 30% e che sono entrati in vigore a partire dal 1° febbraio 2005. Questo primo round (un secondo è previsto per giugno) di rincari riguarderà in modo particolare gli importi delle imposte in misura fissa ed andrà ad incidere in modo particolare su una miriade di atti spaziando dalle compravendite immobiliari alle costituzioni di società, sino alle concessioni governative (per esempio porto d’armi). Naturalmente in termini particolari gli aumenti non sono particolarmente significativi, ma alla fine daranno un gettito consistente, vista la mole di atti interessati. Nella tabella che segue si fornisce un quadro sintetico di alcuni dei principali aumenti
Aumenti contributivi 2005 per co.co.co. e lavoratori a progetto. La circolare n.8/2005 dell’INPS è intervenuta per illustrare le modifiche introdotte dalla L. 326/2003, in particolare per quanto riguarda le aliquote dei soggetti non obbligatoriamente iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, nonché i massimali contributivi.La tabella che segue riassume le modalità operative per la gestione delle "nuove" aliquote contributive.
Cordialità.
Circolare n° 2 – 2005 Poggio a Caiano, gennaio 2005 Divieto di fumare in luoghi chiusi Come ampiamente informati dalla stampa
relativamente alla Legge 03/2003, art. 51, che vieta di fumare nei
locali chiusi; si ritiene utile riportare alcuni chiarimenti forniti
recentemente dal Ministero della Salute : Circolare 17/12/2004 sulla definizione di
luogo chiuso in cui è vietato fumare "Il fumo di tabacco è la più importante
causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei
più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale .. omissis… Il divieto di fumare trova applicazione non solo
nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che
siano aperti al pubblico o a utenti. Tale accezione comprende gli
stessi lavoratori dipendenti in quanto "utenti" dei locali
nell’ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E’
infatti interesse del Datore di Lavoro mettere in atto e far
rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da
parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie
per danni alla salute causati dal fumo. Accordo tra il Ministero della Salute …. e le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del 16/12/2004
sull’informazione ai lavoratori "nei luoghi di lavoro pubblici e privati, si
raccomanda ai datori di lavoro, come definiti nel D.Lgs. 626/94, di
fornire anche un adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la
sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle
misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle
procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del
divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare,
avvalendosi dei servizi competenti in materia" sulla vigilanza dell’applicazione del divieto "Nei locali privati, i soggetti cui spetta la
vigilanza sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei
locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati, i
quali richiamano i trasgressori all’osservanza del divieto e curano
che le infrazioni siano immediatamente segnalate ai soggetti pubblici
incaricati a norma dei punti 2.5 e 3 sulla contestazione delle infrazioni Le multe potranno essere comminate da pubblici
Ufficiali o Ufficiali di Polizia Giudiziaria (es. Vigili Urbani) su
segnalazione di colui cui spetta la vigilanza di cui sopra sull’esposizione di cartelli Lo stesso soggetto cui spetta la vigilanza dovrà
esporre cartelli conformi alle disposizioni di legge (il fac-simile è
disponibile sul sito del Ministero della Salute :
www.ministerosalute.it). Riepilogando in sintesi : Per ulteriori informazioni: e-mail info@soluzionesrl.it Il Decreto Ministeriale 388/03 (vedi ns. circolare
Maggio 2004) entrerà in vigore il 03 Febbraio 2005. Entro tale data si ricorda che deve essere Per quanto riguarda la classificazione si segnala
che le aziende di gruppo A devono inviare alla ASL una comunicazione
per la predisposizione degli interventi di emergenza (cfr. art. 1
comma 2 D.M. 388/03). Per tale comunicazione il Dipartimento della
Prevenzione della ASL di Firenze ha predisposto il modello da
compilare e trasmettere al Dipartimento ASL di pertinenza. Aziende appartenenti al GRUPPO A (tra le altre) : Aziende o unita' produttive con oltre cinque
lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari
INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente
superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali
INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di
ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale. La prevista pubblicazione è avvenuta e dalla
stessa si può indicare che tra le attività con indice infortunistico
superiore a 4 vi sono quelle appartenenti ai seguenti comparti : Costruzioni edili (codice 3100) Ulteriore particolarità potrebbe interessare le
imprese che operano presso cantieri temporanei, è prevista una
indicazione da parte della ASL per conoscere se la stessa
comunicazione sarà da inviare per ogni cantiere, aggiungendosi agli
altri adempimenti già in vigore e previsti dal D.Lgs. 494/96 (c.d.
DIRETTIVA CANTIERI – es. POS – Notifica – PSC). per ulteriori
informazioni e-mail info@soluzionesrl.it Utile Coop, gli effetti del nuovo regime Il nuovo regime di imposizione diretta per le
cooperative prepara i suoi effetti sul prossimo bilancio. Il comma 460
della Finanziaria, infatti, prevede che, con effetto dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 si applichino le
seguenti restrizioni: 1) per tutte le cooperative non si applica l’esenzione
dall’Ires per la quota pari al 30% degli utili netti annuali.
Quindi, l’accantonamento a riserva , ai sensi dell’articolo 12
della legge n. 904/77, produce effetti fiscali agevolativi soltanto
sul 70% delle somme accantonate a riserva in quanto sulla differenza
è comunque dovuta l’imposta; 2) per le cooperative agricole la
quota di utili tassati è ridotta al 20% e quindi rimangono esenti gli
utili netti nella misura dell’80%. Si precisa che a questi fini sono
considerate agricole le cooperative che rientrano nel comma 2 dell’articolo
1 del Dlgs 228/01 e non soltanto quelle che svolgono le attività di
trasformazione e vendita previste dall’articolo 10 del Dpr 601/73.
Comunque è deducibile l’ammontare del 3% degli utili destinati ai
fondi mutualistici. Tali disposizioni sono riservate alle cooperative
a mutualità prevalente, mentre per le altre l’esenzione da Ires è
ridotta al solo 30% degli utili se accantonati a riserva indivisibile. Cartelle in ritardo, rischio nullità Si risveglia l’invalidità delle cartelle di
pagamento notificate in termini liberi. Per lo meno, per quelle
consegnate oltre l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a
quello di consegna del uolo o quando nessun limite temporale era
previsto. E’ questa la considerazione che occorre fare dopo la
lettura della lettera c) del comma 417 della legge finanziaria n.
311/2004 coordinandola con la giurisprudenza esistente prima di tale
modifica. Ecco dunque che non è assolutamente vero che all’essenza
dei termini ha provveduto, ora per allora, la predetta correzione.
Restano infatti immutate le perplessità riferite ai periodi
precedenti. Sull’argomento, è intervenuto dunque, il nuovo comma 1
dell’art. 25 del dpr n. 602 del 1973 che precisa come, a pena di
decadenza, la cartella debba essere notificata entro l’ultimo giorno
del dodicesimo mese successivo a quello di consegna dl ruolo. Per
quelli straordinari, laddove esiste un pericolo riscossivo, invece,
entro l’ultimo giorno del sesto mese. Nella bozza originaria della
legge finanziaria si parlava di cinque mesi. L’allungamento è stato
probabilmente previsto rendendosi conto delle difficoltà operative
dei concessionari e, tutto sommato, degli interessi erariali. Le cose
sembrano dunque tornate al loro posto: se la cartella dovesse essere
notificata dopo tali termini non ha alcuna validità e spunta la forza
esecutiva del ruolo pur reso tale nei termini altrettanto perentori di
cui all’art. 17 del dpr n. 602 del 1973. Iva, autoconsumo senza compensi L’operazione effettuata dietro corrispettivo,
anche se inferiore a quello normale, non può essere tassata a Iva
come autoconsumo. La previsione di imponibilità dei beni o servizi
destinati al consumo personale ovvero a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa, contenuta nella sesta direttiva, non può infatti
trovare ingresso nelle operazioni a titolo oneroso, per cui la
normativa nazionale che disponga in senso opposto contrasta con la
normativa comunitaria. E’ quanto ha stabilito la Corte di giustizia
dell’Ue nella sentenza C-412/03, confermando le conclusioni dell’avvocato
generale. Nella sentenza di ieri, i giudici comunitari hanno
rammentato anzitutto che, ai sensi dell’art. 11, part. A, n. 1,
lett. a), della direttiva, la base imponibile della cessione di un
bene o della prestazione di un servizio, effettuata a titolo oneroso,
è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto dal soggetto
passivo. La circostanza che un’operazione economica venga svolta a
un prezzo superiore o inferiore al prezzo di costo è irrilevante ai
fini della qualificazione di tale operazione come negozio a titolo
oneroso, nozione che richiede infatti solo l’esistenza di un nesso
diretto tra l’operazione e il corrispettivo realmente percepito dal
soggetto passivo. Passando all’autoconsumo, i giudici comunitari
osservano che le disposizioni contenute al riguardo negli artt. 5 e 6
della direttiva hanno il fine di garantire parità di trattamento fra
il soggetto passivo che prelevi un bene o che fornisca servizi per
proprie esigenze private o del proprio personale, e il consumatore
finale che si procuri un bene o un servizio dello stesso tipo. Leasing terreni, canone non deducibile Linea dura dell’agenzia sui leasing dei terreni.
Non sono deducibili i canoni pagati, prevale infatti a tali fini l’oggetto
della locazione. Questo in estrema sintesi il contenuto di una
risoluzione dello scorso anno che considerando l’argomento trattato
torna ora di attualità in concomitanza con l’inizio dell’applicazione
dei principi contabili nazionali. Il trattamento contabile dei terreni
ha sempre mostrato posizioni differenti: vi era chi preferiva
escludere in ogni caso la possibilità di un loro ammortamento e chi
invece concedeva il via libera al processo di ammortamento nel costo
di acquisto del terreno stesso. In questa situazione già di per se
intricata, si inseriscono ora, oltre alla presa di posizione della
risoluzione n. 19/E del 23 febbraio 2004, anche le previsioni
contenute negli Ias-Ifrs che sul punto indicano quale trattamento
contabile da seguire quello che impone la separazione del valore del
terreno da quello dell’immobile costruito sullo stesso. I terreni,
ancorché assolvano la funzione di bene strumentale, non sono
ammortizzabili in quanto hanno una vita illimitata. Le tabelle dei
coefficienti di ammortamento non prevedono la possibilità di
ammortizzare i terreni salvo che in alcuni casi particolare e
limitati. Il trattamento fiscale dei canoni di leasing deve essere
equivalente a quello applicabile al costo sostenuto per l’acquisto
di un terreno a titolo di proprietà. Come non sono deducibili le
quote di ammortamento di un terreno strumentale allo stesso modo non
sono deducibili i canoni di locazione finanziaria relativi a un
terreno acquistato in leasing. La risoluzione ha riconosciuto la
deducibilità della quota parte degli interessi passivi impliciti
relativi al contratto di leasing per l’acquisizione di un terreno. Concordato, vantaggi a rischio Pianificazione fiscale concordata legata agli studi
di settore. La norma prevede, infatti, che in caso di adesione, il
contribuente deve comunque dichiarare ricavi congrui ai fini degli
studi. Ma, mentre per gli studi di settore le norme della Finanziaria
2005 prestano il fianco a pochi dubbi interpretativi, per la
pianificazione vi sono molte perplessità. Perplessità legate, oltre
all’interpretazione delle norme, a tutto l’impianto del nuovo
istituto. La Pfc dovrebbe garantire tre vantaggi: l’inibizione dagli
accertamenti (non dai controlli) ai fini delle imposte sui redditi e
una parziale copertura da quelli Iva (per gli accertamenti
analitici-induttivi e quelli induttivi derivanti dall’inattendibilità
della contabilità); la riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota
Ires e delle aliquote marginali Irpef, esclusa quella del 23%, per la
parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato; l’esclusione
dei contributi previdenziali su tale eccedenza, fatti salvi il
minimale reddituale e le prerogative delle casse autonome. Occorre
però notare che il comma 396 dell’articolo unico della Finanziaria
dispone che i vantaggi della pianificazione non operano qualora il
reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito o
non siano stati correttamente assolti gli obblighi Iva. Si può
contrastare l’accertamento solo quando il contribuente, mediante il
contraddittorio da eccitamento con adesione, dimostrerà che il
mancato rispetto degli imponibili è conseguenza di accadimenti
straordinari e che si dimostrino, di fatto, imprevedibili. Pagamenti ritardati, aumenta l’interesse Aumenta dello 0,08% il tasso d’interesse sui ritardi
dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Dal 1° gennaio al 30
giugno 2005, il parametro sale infatti al 9,09%, mentre quello in
vigore fino al 31 dicembre 2004 era fissato al 9,01%. A stabilire il
nuovo valore è il consueto comunicato del ministero dell’Economia e
delle finanze, pubblicato sulla GU 5 dell’8 gennaio. Comunicato che
porta al 2,09% il saggio d’interesse , al netto della maggiorazione
del 7%, per i prossimi sei mesi. Il ministero dell’economia dà
così attuazione alle regole fissate dal decreto legislativo 231/02,
che ha recepito la direttiva Ue 2000/35/Ce sulla lotta al
ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Il tasso, fissato
ogni 6 mesi, viene calcolato su base annua. Gli interessi sono,
invece, contabilizzati dalle imprese per competenza e contano
fiscalmente per cassa. A stabilirlo sono i principi contabili
e l’articolo 75 del Tuir, modificato dal decreto legislativo 344/03.
Le disposizioni del decreto legislativo 231/02 non si estendono ai
privati e agli enti associativi che hanno scopo non economico, nel
momento in cui non svolgono attività d’impresa. Sono esclusi,
inoltre, i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del
debitore, le richieste di interessi inferiori a cinque euro e i
pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi
quelli effettuati a tale titolo dagli assicuratori. Cordialità
Silvano Nieri Circolare n° 1 – 2005 Poggio a Caiano, gennaio 2005 Controlli sul plafond, pronto il modello. Pronta la bozza del modello con il quale i
fornitori degli esportatori abituali dovranno comunicare all’Agenzia
delle entrate i dati delle lettere d’intento. Ciò in attuazione
delle disposizioni contenute nei commi da 381 a 385 dell’art. 1
della legge n. 311/2004, che hanno introdotto il nuovo adempimento a
carico dei soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di
servizi senza applicazione d’Iva su richiesta dei clienti. La parte
essenziale dello schema, visionabile da ieri nel sito dell’Agenzia,
è costituito dal quadro DI che dovrà essere compilato tante volte
quanti sono i clienti che hanno trasmesso la lettera d’intento nel
mese di riferimento. In base alle sottostanti disposizioni normative,
nel quadro viene richiesto di indicare: 1) i dati identificativi del
cliente; 2) l’oggetto della lettera d’intento, ossia i limiti
entro cui il cliente chiede la non applicazione dell’Iva sulle
forniture di beni e servizi. Considerato che può trattarsi di limiti
quantitativi oppure temporali, secondo la discrezionalità dell’esportatore,
il modello chiede di specificare alternativamente, se la lettera d’intento
si riferisce: a) a una sola operazione della quale si indicherò l’ammontare;
b) a una o più operazioni, fino a concorrenza di un ammontare
predeterminato; c) alle operazioni comprese in un determinato arco
temporale. Trasparenza: calcoli di convenienza. Alcuni soci, anche amministratori di srl, stanno
valutando la possibilità di non percepire più il compenso come
amministratore e prelevare poi gli utili optando per la tassazione per
trasparenza. Irpef, il 4% è la quarta aliquota Le novità sull’Irpef introdotte dalla
Finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata sul
supplemento ordinario n. 192, alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 2004) trovano i primi chiarimenti con la circolare n. 2/E,
emanata dall’agenzia delle Entrate. La quarta aliquota. Ilo
contributo del 4% va considerato una quarta aliquota. Se ne deve
quindi tenere conto, tra l’altro, nella determinazione dell’aliquota
media da applicare al Tfr e ai redditi a tassazione separata e nella
determinazione degli acconti di imposta. I carichi familiari.
La circolare non interviene sul problema della ripartizione
percentuale. Gli esempi fanno riferimento a una ripartizione in parti
uguali, ma la circolare lascia aperta la strada alla possibilità che
i genitori possano utilizzare le deduzioni nella misura che ritengono
più confacente alla realtà del proprio nucleo familiare. Le
deduzioni. La nuova deduzione per carichi di famiglia,
contrariamente alla no-tax area, è riconosciuta solo se il
contribuente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di
spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali
variazioni. Indicazioni nel Cud. In caso di rapporti cessati
nel corso del 2005 l’Agenzia precisa che per la nuova deduzione per
carichi di famiglia il sostituto di imposta deve indicare l’importo
riconosciuto nelle annotazioni del Cud 2005, utilizzando il codice 99
(tabella B) (rif.442). Bilanci 2004 condizionati dalla trasparenza Le società di capitali che hanno optato per il
regime fiscale della trasparenza dovranno, nella predisposizione del
bilancio 2004, effettuare taluni rilevanti interventi contabili in
conseguenza del nuovo meccanismo di imputazione dei redditi e di
liquidazione delle imposte. La società trasparente, pur applicando le
regole delle società di capitali, cessa, nel periodo di validità
dell’opzione, di essere un soggetto passivo dell’Ires. Essa non
deve dunque contabilizzare l’Ires corrente e neppure quella
differita, attiva o passiva, data dal 33% delle variazioni temporanee
che si riverseranno nei successivi esercizi. Lo stesso per le imposte
anticipate corrispondenti all’eventuale perdita fiscale subita, che
viene trasferita in via definitiva ai soci. Analogamente la società
partecipata dovrà eliminare dal proprio stato patrimoniale gli
eventuali fondi e le attività per imposte differite e anticipate già
iscritti al 1° gennaio 2004. La conseguente sopravvenienza attiva o
passiva non avrà rilevanza fiscale, trattandosi di insussistenza di
oneri o di proventi a suo tempo non dedotti o non tassati. Lo storno
di imposte anticipate pregresse dovrà riguardare anche quelle
iscritte a fronte di perdite riportate a nuovo. La società
trasparente dovrà, infine, eliminare dall’attivo le ritenute d’acconto
subite, che sono obbligatoriamente assegnate ai soci secondo le
indicazioni della circolare 49/E, la quale ha precisato che la stessa
regola riguarda i relativi crediti d’imposta, utilizzabili cioè
solo a diminuzione delle imposte sui redditi (rif.442). Poste in sospensione, affrancamento possibile I commi da 489 a 494 della Finanziaria 2005
permettono di affrancare facoltativamente i fondi in sospensione d’imposta
e i saldi attivi di rivalutazione esistenti nel bilancio dell’esercizio
in corso al 31 dicembre 2004. L’affrancamento è effettuato mediante
il pagamento di un’imposta sostitutiva di importo variabile a
seconda delle poste che si intendono liberare dal vincolo fiscale. A
seguito dell’assoggettamento all’imposta sostitutiva le riserve e
i fondi in sospensione sono liberamente distribuibili e non concorrono
a formare il reddito dell’impresa o della società. Si ritiene che
una volta assoggettate ad imposta sostitutiva le riserve in questione
confluiranno tra quelle di utili e che a tali importi si applicherà
la presunzione dettata dall’articolo 47 comma 1 del Testo unico. La
liberazione delle riserve e dei fondi avviene mediante il loro
assoggettamento ad imposta sostitutiva di Irpef, Ires e Irap. Per i
fondi in sospensione l’importo della sostitutiva è pari al 10%. Per
i saldi attivi di rivalutazione l’importo si riduce al 4%. L’imposta
sostitutiva è indeducibile e può essere imputata in tutto o in parte
alle riserve iscritte nel bilancio e al capitale sociale (rif.442). Finanziamenti agevolati: DESTINATARI a) per i progetti di "ricerca precompetitiva" possono presentare domanda di agevolazione le PMI la cui attività è identificata dai seguenti codici ISTAT 1991: Sezione C – "Estrazione di minerali" b) per i progetti di "ricerca
industriale" possono presentare domanda di agevolazione le
imprese industriali, anche di grandi dimensioni, che esercitano
attività manifatturiere. a) Ricerca precompetitiva. Realizzazione di progetti finalizzati alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale attraverso studi di fattibilità, piani, progetti o disegni per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. b) Ricerca industriale. Ricerca pianificata o ad indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze utili a mettere a punto nuovi prodotti o processi produttivi, o comportare un notevole miglioramento dei prodotti o processi produttivi. INVESTIMENTI AMMISSIBILI - spese del personale esclusivamente adibito all’attività
di ricerca. Studi di settore, finisce la sperimentazione Per i professionisti finisce l’era degli studi di settore sperimentali. Tra i 28 studi che ieri hanno ricevuto il via libera da parte della Commissione di esperti, ve ne sono, infatti, quattro relativi a categorie professionali (attività tecniche svolte da disegnatori, amministrazione di beni immobili, psicologi e odontoiatri) che, in virtù della validazione della versione evoluta, dovrebbero intendersi usciti dalla sperimentazione. Questo passaggio, se non ci sarà una marcia indietro da parte dell’amministrazione, comporterà una vera e propria accelerazione dei controlli sulle categorie uscite dall’area della sperimentalità. Dall’incontro di ieri sono emersi 28 studi revisionati, che si applicano a 55 attività economiche e che interessano una platea di circa 660 mila contribuenti. Oltre all’accorpamento delle attività, l’Agenzia segnala che gli studi valicati si applicano ai soggetti che esercitano attività con più punti di produzione e/o di vendita, superando così gli obblighi di annotazione separata per le imprese multipunto. Gli studi evoluti richiedono, però, una serie di elementi informativi aggiuntivi. Tra gli altri le Entrate segnalano quelli relativi al personale non dipendente, per il quale vengono ora chiesti dati sia relativamente al numero che alla percentuale di lavoro prestato. L’evoluzione degli studi dovrebbe portare gli strumenti verso una maggiore precisione. La pianificazione fiscale introdotta con la Finanziaria 2005 non ha appeal, sarà un flop. Si tratta di una resa preventiva dell’amministrazione che non è in grado di contrastare efficacemente l’evasione fiscale. L’indicazione è arrivata da Paolo Moretti, consigliere nazionale dei ragionieri con delega alla fiscalità, intervenuto nel corso di una videoconferenza organizzata dalla fondazione Luca Pacioli. Per Moretti il nuovo istituto non ha l’appeal necessario per riscuotere il successo atteso dall’esecutivo. E’ giunto il momento di porre un freno all’abuso di istituti ispirati alla logica della determinazione preventiva del redito, a partire dagli studi di settore, concentrandosi invece su una reale ed efficace lotta all’evasione. I contribuenti, ha aggiunto Moretti, sono interessati a strumenti capaci di fornire garanzie. Il concordato non li tranquillizza: l’adesione non inibisce i poteri di accesso, non neutralizza l’ordinaria attività di accertamento e non copre l’azione penale. Secondo Moretti siamo di fronte a una sorta di ennesimo condono, in questo caso preventivo, privo però, paradossalmente, dei vantaggi che caratterizzano i condoni. Dichiarazioni, slittano le scadenze dei ruoli Nuova proroga per le iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Per le denunce presentate nel 2003 il termine scade il 31 dicembre 2006 invece che il 31 dicembre 2005. A quest’ultima data, invece, si dovrà fare riferimento in relazione alle dichiarazioni presentate nel 2001 e nel 2002. E’ questo quanto contenuto nel comma 424 della legge 311 del 2004 che di fatto ripropone altre disposizioni contenute in precedenti provvedimenti normativi. Il comma 424 prevede che in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 212 del 2000 che disciplina lo statuto dei diritti del contribuente, i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del dpr n. 602 del 1973 sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell’anno 2003. La norma alla quale fa riferimento la Finanziaria per il 2005 è la disposizione in base ala quale entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione si deve effettuare l’iscrizione a ruolo delle somme che risultano dovute in seguito all’attività di liquidazione che viene effettuata a norma dell’articolo 36 bis del decreto del presidente della repubblica n. 6000 del 1973. Pertanto, il termine ordinariamente previsto del 31 dicembre 2005 viene prorogato dalla legge 311 del 2004 sino al 31 dicembre dell’anno successivo. Assoggettamento al contributo gestione separata
INPS l’eventuale quota per TFM accantonata ma non corrisposta, la
contribuzione scatta solamente al momento dell’effettiva
erogazione delle somme. Finanziaria 2005, reato per l’omessa ritenuta Guai in vista per i sostituti d’imposta che non versano le ritenute operate e certificate. L’articolo 1, comma 414 della legge Finanziaria per il 2005 introduce, infatti, dopo l’articolo 10 del decreto legislativo 74/2000, un articolo 10 bis che prevede la punizione con la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi entro il termine previsto per la dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun periodo d’imposta. In questo modo tornano nell’area delle sanzioni penali comportamenti che ne erano stati esclusi dalla riforma del diritto penali-tributario varata nel 2000. Con tutte le incertezze che sono legate a un passaggio di questo genere. La nuova norma comporterà difficoltà che costituiscono già oggetto di rilevante dibattito dottrinale. Innanzitutto, per la limitatezza della nuova fattispecie criminosa, finirebbero per restare estranei alla sfera di punibilità penale proprio i comportamenti più gravi e difficilmente accertabili. Un altro problema che si presenterà sarà il riconoscimento della mancanza di liquidità come causa di giustificazione dell’omesso versamento. La giurisprudenza di legittimità, sotto la vigenza dell’articolo 2 della legge 516/1982, aveva considerato questa circostanza come attenuante, ma non causa di giustificazione. Frodi Iva, incrocio di responsabilità Incrocio di responsabilità tra clienti e fornitori per contrastare le frodi carosello; estensione dell’Iva agevolata al 4% per le prestazioni socio-assistenziali rese dalle cooperative; ennesima proroga dell’indetraibilità dell’Iva sui costi dei veicoli strumentali; nuovo rinvio dell’entrata a regime delle restrizioni per l’agricoltura. Questo è altro ancora è previsto, sul versante dell’Iva, nella legge finanziaria 2005. I commi da 381 a 385 istituiscono e disciplinano un nuovo adempimento per i soggetti che ricevono dai clienti esportatori abituali la dichiarazione prevista dall’art. 1, lett. c), del dl n. 746/83, meglio nota come lettera d’intento, finalizzata a ottenere la non applicazione dell’imposta sulle forniture di beni e servizi. Ai fornitori viene fatto obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nella predetta dichiarazione, esclusivamente per via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo. Il nuovo adempimento si aggiunge a quelli già previsti dal citato dl n. 746/83 in capo al fornitore: l’attribuzione di un numero progressivo alla lettera d’intento ricevuta, la sua annotazione entro 15 giorni dal ricevimento, in apposito registro, la sua conservazione a norma di legge. Va ricordato, inoltre, che gli estremi della lettera d’intento devono essere indicati sulle fatture emesse senza applicazione dell’imposta in base alla lettera stessa. Anche se la legge è entrata in vigore l’1/1/2005, la decorrenza del neo-istituito obbligo di comunicazione appare incerta. Immobiliarie, commercialità sotto la lente Participation exemption inapplicabile alle società immobiliari che non svolgono un’effettiva attività commerciale. Questo l’orientamento dell’Agenzia delle entrate che nella risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2004 ha ritenuto non sussistere il requisito della commercialità nei confronti di una società immobiliare la cui attività principale era costituita dalla locazione di immobili. L’esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale è infatti uno dei requisiti espressamente richiesti dall’art. 87 Tuir per poter beneficiare dell’esenzione sulla cessione di partecipazioni sociali. L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che nel caso di specie l’attività esercitata dalla società immobiliare si sia sostanziata nella mera gestione e locazione dell’immobile costruito e che di conseguenza rientri nell’ambito applicativo di una presunzione assoluta di non commercialità dell’impresa che rende inapplicabile la participation exemption. Introdotto con il dlgs 12 dicembre 2003, n. 344, l’istituto della participation exemption, regolato dall’art. 87 Tuir, mira a una più generale ridefinizione dei rapporti tra il regime impositivo delle società e quello dei soci attraverso una tassazione del reddito al momento della produzione e non all’atto della sua distribuzione. Nella pratica l’art. 87 del Tuir prevede l’esenzione delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione delle partecipazioni che rispondono a determinati requisiti.
Cordialità Silvano Nieri
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